Il Governo, al fine dell'istituzione di una societa' per azioni (di seguito, la "Societa'") per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Societa' intraprende iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le "Imprese") che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Societa' opera secondo i principi di economicita' e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4. 2.La Societa' ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1. A tal fine, la Societa' puo' investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi. 3. Il capitale della Societa' e' sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria. La sottoscrizione del capitale azionario della Societa', con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli "Investitori"). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Societa'. 4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformita' alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti. 5. I soggetti che concorrono alla gestione della Societa' operano in situazione di completa neutralita', imparzialita', indipendenza e terzieta' rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi e' indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi. 6. Obiettivo della Societa' e' la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine piu' breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il termine stabilito dallo statuto. La societa' deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attivita' della Societa', comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalita' di concessione ed escussione della garanzia stessa, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonche' gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Il decreto e' comunicato ai competenti organi dell'Unione europea. 8. Le disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilita' speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 26 marzo 2015

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Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2014 al 26 marzo 2015. 425 parole tolte, 640 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il Governo tolto: promuove l'istituzione di un Fondo privatodi servizio, di seguito Fondo,aggiunto: , al fine dell'istituzione di una societa' per azioni (di seguito, la "Societa'") per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Societa' intraprende iniziative per il rilancio tolto: delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessita' aggiunto: di imprese o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le "Imprese") che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazionetolto: , aggiunto: o comunque di interventi di ristrutturazione. La Societa' opera secondo i principi di economicita' e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblicatolto: .La finalita' del Fondo e' il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscanoaggiunto: , salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4. 2.La Societa' ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale tolto: rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sara' costituito da operazioni di patrimonializzazione aggiunto: e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1. A tal fine, la Societa' puo' investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-terminetolto: . Il Fondo sara' aggiunto: all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi. 3. Il capitale della Societa' e' sottoscritto da investitori istituzionali e professionalitolto: . e la sua operativita' e' subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie", quale risultante dall'ultima "Indagine sul credito bancario in Italia" effettuata da Banca d'Italia. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potra' altresi' investire in imprese oggetto di proceduredi ristrutturazione societarie e del debito. La gestione del Fondo e' affidata ad una societa' di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verra' gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d'Italia. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l'esclusione delle offerte che:

tolto: a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;

tolto: b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o piu' sottoscrittori del Fondo;

tolto: c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della societa' di gestione del risparmio. Il soggetto gestore del Fondo operaaggiunto: , ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria. La sottoscrizione del capitale azionario della Societa', con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli "Investitori"). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Societa'. 4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformita' alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti. 5. I soggetti che concorrono alla gestione della Societa' operano in situazione di completa neutralita', imparzialita', indipendenza e terzieta' rispetto tolto: ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse. Il soggetto gestore e' tenuto a presentare annualmente al Ministero aggiunto: agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi e' indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi. 6. Obiettivo della Societa' e' la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine piu' breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il termine stabilito dallo statuto. La societa' deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti. Il Ministro dello sviluppo economico tolto: la relazione sull'operativita' del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione aggiunto: presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attivita' della Societa', comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso. 7. Con decreto del tolto: Ministro dello sviluppo economico aggiunto: Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto tolto: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiunto: e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche tolto: delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalita' organizzative del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiunto: e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalita' di concessione ed escussione della garanzia stessa, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonche' gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Il decreto e' comunicato ai competenti organi dell'Unione europea. 8. Le disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilita' speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art15 · fonte del testo

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