Art. 100 — Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118. All'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) e' sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)». Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonche' delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalita' di compensazione di cui al secondo periodo. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attivita' sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalita' di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non puo' essere inferiore a euro 500. 37 51 64 Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti gia' adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonche' di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:

  • a)le concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • b)le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonche' quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
  • a)in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo;
  • b)rateizzato fino a un massimo di sei annualita', di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 e' presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualita' considerate. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonche' i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" e' sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento". Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 13 dicembre 2021

37

con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il Decreto 13 dicembre 2021, (in G.U. 10/02/2022, n. 34), ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La misura minima di canone, prevista dal comma 4 dell'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.500 (duemilacinquecento) e' aggiornata a euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) a decorrere dal 1° gennaio 2022". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "La misura minima di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo".

Decreto 30 dicembre 2022

51

con decorrenza dal 1 gennaio 2023

Il Decreto 30 dicembre 2022, (in G.U. 07/02/2023, n. 31), ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La misura minima di canone, prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) e' aggiornata a euro 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) a decorrere dal 1° gennaio 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "La misura minima di euro 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.".

Decreto 17 dicembre 2023

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

Il Decreto 17 dicembre 2023, (in G.U. 25/01/2024, n. 20), ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La misura minima di canone, prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 3.377,50 e' aggiornata a euro 3.225,50 a decorrere dal 1° gennaio 2024". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "La misura minima di euro 3.225,50 si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo".

Testo vigente dal 9 febbraio 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/2022

    Questione infondata
    1 marzo 2022

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 100, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, come conv., che estende anche alle concessioni lacuali e fluviali e a quelle relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione, la proroga generalizzata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in essere sino alla fine del 2033. La disposizione impugnata afferisce in via prevalente a una materia di competenza esclusiva statale, ex art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost.; ciò svuota di fondamento anche l'ulteriore censura regionale relativa alla pretesa violazione del principio di leale cooperazione, la quale si fonda sull'erronea prospettazione, di una "chiamata in sussidiarietà" di funzioni amministrative che lo Stato avrebbe compiuto in materie rientranti nella competenza legislativa primaria regionale. ( Precedenti: S. 250/2015 - mass. 38641 ).

    Art. 100 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia · Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 117 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2023 al 9 febbraio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 17 dicembre 2023

    Il Decreto 17 dicembre 2023, (in G.U. 25/01/2024, n. 20), ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La misura minima di canone, prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 3.377,50 e' aggiornata a euro 3.225,50 a decorrere dal 1° gennaio 2024". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "La misura minima di euro 3.225,50 si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art100 · fonte del testo

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