Al fine di migliorare la competitivita' del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalita' nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualita' e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma e' trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato.8 All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita', la possibile" sono sostituite dalle seguenti: "e' valutata con priorita' la". Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorita' portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorita' portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitivita' dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 novembre-11 dicembre 2015, n. 261 (in G.U. 1ª s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualita' e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni".

Testo vigente dal 17 dicembre 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 261/2015

    Ha colpito questo articolo
    11 dicembre 2015

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 120 Cost., l'art. 29, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata rientra, infatti, nella materia di competenza legislativa concorrente "porti e aeroporti" - di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. - e trova la sua base di legittimazione nel principio della "chiamata in sussidiarietà". Nel caso di specie, pur essendovi un'esigenza di esercizio unitario della funzione di pianificazione, non è stata comunque prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate nelle procedure di adozione del piano, che dovrà, pertanto, essere attuato in sede di Conferenza Stato-Regioni. Sull'ascesa della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, e sul coinvolgimento delle Regioni interessate nello svolgimento delle funzioni allocate in capo agli organi centrali, v., ex multis , le citate sentenze nn. 179/2012, 163/2012, 232/2011, 374/2007, 88/2007 e 303/2003. Sulla legislazione statale in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 278/2010, 383/2005 e 6/2004.

    Art. 29 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2014 al 17 dicembre 2015. 2 parole tolte.

… giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato. tolto: 1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: … valutata, con priorita', la possibile" sono sostituite dalle seguenti: "e' valutata con priorita' la"aggiunto: . Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 17 novembre-11 dicembre 2015, n. 261 (in G.U. 1ª s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualita' e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art29 · fonte del testo

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