Art. 1-ter — Indennità per i lavoratori della regione Campania

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ((, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti,)), ai lavoratori ((...)) della regione Campania che hanno cessato la mobilita' ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e' concessa, fino al ((31 dicembre 2021)), un'indennita' pari al trattamento dell'ultima mobilita' ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa ((...)). A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L'indennita' di cui al comma 1 non e' compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi' compatibile con la presenza ((alla data di presentazione dell'istanza)) di una delle seguenti condizioni:

  • a)essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
  • b)essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
  • c)essere percettori dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
  • d)essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o delle misure aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione Campania di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. ((3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)))

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021. 22 parole tolte, 95 parole aggiunte in 2 capoversi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tolto: ai lavoratori delle aree di crisi complessa aggiunto: nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti,, ai lavoratori... della regione Campania che hanno cessato la mobilita' ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e' concessa, fino al 31 dicembre tolto: 2020 aggiunto: 2021, un'indennita' pari al trattamento dell'ultima mobilita' ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativatolto: , nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020aggiunto: .... A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma … 77. L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi' compatibile con la presenza tolto: di aggiunto: alla data di presentazione dell'istanza di una delle seguenti condizioni:

… delle misure aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge. tolto: 3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, … ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136aggiunto: . 3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art1ter · fonte del testo

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