((E' concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:))

  • a)dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende ((o da soggetti diversi dalle imprese)) operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
  • b)dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), e' riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attivita' nei limiti ivi previsti e non puo' essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attivita' lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione. L'onere di cui al comma 1, ((pari a 124,5 milioni di euro,)) per l'anno 2016, e' posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge ((29 novembre 2008)), n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ((4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, e' riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennita' una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52)) Le indennita' di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse ((pari a 259,3 milioni di euro)) per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. ((L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto)) del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di assegno ordinario e assegno di solidarieta', ((in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1,)) sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. ((7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e in 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)) E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017((con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2)) ((. All'onere di cui al presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 52)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229)).

Testo vigente dal 18 dicembre 2016

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2016 al 18 dicembre 2016. 149 parole tolte, 143 parole aggiunte in 3 capoversi.

E' concessa, nel limite di tolto: 50 aggiunto: 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, tolto: della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 tolto: e, comunque, aggiunto: con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende aggiunto: o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

… massimo di trenta giornate di retribuzione. L'onere di cui al comma 1, pari a tolto: 50 aggiunto: 124,5 milioni di euro, per l'anno 2016, e' posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 tolto: gennaio aggiunto: novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. aggiunto: 4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia … qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa tolto: del sisma del 24 agosto 2016 aggiunto: degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentementetolto: , in uno dei Comuni di cui tolto: all'allegato 1 aggiunto: agli allegati 1 e 2, e' riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di tolto: 30 aggiunto: 134,8 milioni di eurotolto: , per il medesimo anno, una indennita' una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di tolto: stato aggiunto: Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a tolto: 30 aggiunto: 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede tolto: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. aggiunto: ai sensi dell'articolo 52 Le indennita' di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a tolto: 80 aggiunto: 259,3 milioni di euro per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. … Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS provvede al monitoraggio tolto: nel aggiunto: del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili … guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di assegno ordinario e assegno di solidarieta', in conseguenza tolto: dell'evento sismico del 24 agosto 2016 aggiunto: degli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti … e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. aggiunto: 7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza tolto: dell'evento sismico del 24 agosto 2016 aggiunto: degli eventi sismici di cui all'articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. tolto: All'onere aggiunto: L'onere derivante dal presente comma, valutato in tolto: 2,6 aggiunto: 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e tolto: a 3,7 aggiunto: in 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, tolto: si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo aggiunto: e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 tolto: gennaio aggiunto: novembre 2008, n. 185, convertitoaggiunto: , con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente commatolto: , si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quateraggiunto: , della legge 31 dicembre 2009, n. 196tolto: . E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 … di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre tolto: 2017, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 aggiunto: 2017con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2. All'onere di cui al tolto: comma 8 aggiunto: presente comma, pari a tolto: 2,1 aggiunto: 8,9 milioni di euro per l'anno 2017 tolto: e 3aggiunto: , 12,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno tolto: 2018 aggiunto: 2019, si provvede tolto: mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 aggiunto: ai sensi dell'articolo 52. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art45 · fonte del testo

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