E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di ((diciannove)) mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della citta' metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennita'. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Testo vigente dal 31 dicembre 2019

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 2018 al 31 dicembre 2019. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di tolto: dodici aggiunto: diciannove mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o … e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria. tolto: 4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno … novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art4ter · fonte del testo

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