Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, puo' essere concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', ((definita anche secondo le forme e le modalita' previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,)) con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti ((da definire con il decreto di cui al comma 3,)), dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennita' una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Testo vigente dal 8 dicembre 2012

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Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 2012 al 8 dicembre 2012. 25 parole tolte, 49 parole aggiunte.

… il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', tolto: con aggiunto: definita anche secondo le forme e le modalita' previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni … medesimo comma 3. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti tolto: di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 aggiunto: da definire con il decreto di cui al comma 3,, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-06;74~art15 · fonte del testo

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