Art. 33 — Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennita' una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennita' una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui al comma 2. 10 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 23 settembre 2022, n. 144
10Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'indennita' una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennita' abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 e' incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022".
Testo vigente dal 24 settembre 2022
