Art. 2 — Disposizioni finanziarie

Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalita' e con le modalita' di cui al presente decreto. ((Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto e' ammessa compensazione tra i fondi gia' trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese gia' effettuate)). Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disponibilita' di cui al comma 2, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonche' le giacenze sul conto di disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Per le finalita' di cui al presente decreto possono altresi' essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396.

Testo vigente dal 29 dicembre 1999

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Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1997 al 29 dicembre 1999. 2 parole tolte, 41 parole aggiunte.

… essere utilizzate per le finalita' e con le modalita' di cui al presente decreto. aggiunto: Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto e' ammessa compensazione tra i fondi gia' trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese gia' effettuate. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi … d'Italia, possono essere impiegate con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro. tolto: 5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto possono altresi' essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;551~art2 · fonte del testo

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