(Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modifcazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270). Il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle localita' interessate da eventi giubilari concerne le iniziative e le attivita' anche indirettamente connesse alla realizzazione degli interventi medesimi. Il definanziamento, anche se gia' disposto, totale o parziale degli interventi previsti dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270, comporta il trasferimento degli oneri finanziari a carico del soggetto titolare dell'opera, del servizio o della fornitura, il quale provvede alla restituzione degli importi corrispondenti alla quota parte dei lavori non realizzati, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli appositi capitoli di spesa, ed assume le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi eventualmente gia' realizzate in termini di funzionalita', tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto e' ammessa la compensazione tra i fondi gia' trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese gia' effettuate". Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 7 agosto 1997, n. 270, e' prorogato al 31 dicembre 1999. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, si applicano agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dana legge 23 dicembre 1996, n. 651, e alla legge 7 agosto 1997, n. 270, anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.
Testo vigente dal 28 dicembre 1999
