Art. 1 — Obiettivi e finalità

Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, ((sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate,))entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la citta' di Roma e le altre localita' della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano puo' essere modificato e integrato anche sulla base ((dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8)). (( Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. )) Il piano indica per ciascun intervento:

  • a)le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le societa' a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;
  • b)le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle ((eventualmente)) occorrenti per le finalita' di cui al ((comma 6-bis)) e le relative modalita' di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;
  • c)i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;
  • d)i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali. (( Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi. )) Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. La commissione puo' attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, cosi' come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresi', gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (( La commissione stabilisce i criteri e le modalita' a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi. )) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 651)). Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonche' di quelle i cui progetti sono sottoposti ((...)) al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ((...)). I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al (( provveditorato regionale alle opere pubbliche)). La commissione stabilisce le modalita' per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce ((ogni tre mesi)) al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 e' determinato il contributo da erogarsi ((...)) per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati (( al comma 4)). I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare ((su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprieta' della stessa)) sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' di attuazione degli interventi.

Testo vigente dal 24 dicembre 1996

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1996 al 24 dicembre 1996. 148 parole tolte, 164 parole aggiunte in 3 capoversi.

… di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, aggiunto: sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano … del Consiglio dei Ministri. Il piano puo' essere modificato e integrato anche sulla base tolto: delle relazioni trimestrali di cui al comma 7 aggiunto: dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il piano indica per ciascun intervento:

b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle aggiunto: eventualmente occorrenti per le finalita' di cui al comma tolto: 7, aggiunto: 6-bis e le relative modalita' di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali. aggiunto: Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di … altresi', gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. tolto: I aggiunto: La commissione stabilisce i criteri e le modalita' a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), tolto: assicurano in maniera coordinata aggiunto: per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventitolto: , in conformita' ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni.aggiunto: . COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 651. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonche' di quelle i cui progetti sono sottoposti tolto: obbligatoriamenteaggiunto: ... al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, tolto: anche avvalendosi, a tali fini, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.aggiunto: .... I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale tolto: delle aggiunto: alle opere pubbliche. La commissione stabilisce le modalita' per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce tolto: semestralmente aggiunto: ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti … Nell'ambito del piano di cui al comma 2 e' determinato il contributo da erogarsi tolto: annualmenteaggiunto: ... per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati tolto: ai commi 4 e 8 aggiunto: al comma 4. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area aggiunto: ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprieta' della tolto: Santa Sede, aggiunto: stessa sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' di attuazione degli interventi tolto: con riferimento alle finalita' degli interventi stessi, alla destinazione dell'area, alle procedure di affidamento dei lavori, al monitoraggio, alla vigilanza e al controllo sugli stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;551~art1 · fonte del testo

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