Art. 6 — Copertura finanziaria
Per le finalita' del presente decreto, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti nell'importo complessivo massimo di lire 2.000 miliardi, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 2 I proventi netti derivanti dalla dismissione di cui all'articolo 5 sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro e destinati alla copertura, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, delle eventuali perdite che potranno determinarsi in seguito agli interventi a favore delle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; le somme non utilizzate vengono versate al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalita' e con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
2La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."
Testo vigente dal 1 gennaio 2013
