Art. 17 — Norme sull'impiego della polizia giudiziaria

All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.";
  • b)il comma 2-ter e' abrogato. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire.". All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati" sono inserite le seguenti: "inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1". Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Citazione a giudizio" e il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace.";
  • b)all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario. 4. La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155)).";
  • c)all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Citazione a giudizio";
  • d)all'articolo 50, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;". All'articolo 72, primo comma,((dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto)) 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;". (( Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non puo' in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio. )) Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 ((del presente articolo)) e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 2 agosto 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 245/2014

    Questione infondata
    28 ottobre 2014

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (come modificato dall'art. 17 del d.l. 27 n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il decreto di citazione possa essere emesso in difetto di istruttoria e comunque di avviso della conclusione delle indagini preliminari all'indagato, ai sensi dell'art. 415- bis cod. proc. pen. Infatti, posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano, il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia autonomo, non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, in quanto ispirato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità. L'omessa previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari si rivela coerente con il ruolo marginale che nel procedimento in questione è assegnato alla fase delle indagini e che rispecchia tanto le esigenze di massima semplificazione tipiche di tale procedimento, quanto la vocazione conciliativa della giurisdizione onoraria, la quale trova la sua sede naturale di esplicazione nell'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice. Le esigenze di informazione dell'imputato prima dell'udienza di comparizione sono comunque assicurate dall'avviso, contenuto nella citazione a giudizio, della facoltà di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo relativo alle indagini preliminari, depositato presso la segreteria del pubblico ministero, nonché dall'indicazione, contenuta nel medesimo atto, delle fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione. - Su analoghe questioni v. le citate ordinanze nn. 415/2005, 85/2005, 349/2004 e 201/2004.

    Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 17 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 2005 al 2 agosto 2005. 28 parole tolte, 40 parole aggiunte in 2 capoversi.

… al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. tolto: Se l'imputato e' gia' assistito da un difensore la notificazione e' eseguita per entrambi depositando le copie ad essi destinate presso la locale sede dell'ordine degli avvocati aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155.";

… all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;". All'articolo 72, primo comma, tolto: delaggiunto: dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla … professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;". aggiunto: Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non puo' in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), … procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 aggiunto: del presente articolo e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art17 · fonte del testo

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