All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 2, le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse;
  • b)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. 2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalita' di cui al comma 2". All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della polizia giudiziaria" sono soppresse. E' abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresi' l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161"

Testo vigente dal 19 dicembre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 2001 al 19 dicembre 2001. 4 parole tolte, 207 parole aggiunte in 3 capoversi.

All'articolo 148tolto: , comma 2, del codice di procedura penale tolto: le aggiunto: sono apportate le seguenti modifiche:

aggiunto: a) al comma 2, le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppressetolto: .aggiunto: ;

aggiunto: b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. 2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalita' di cui al comma 2". All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della tolto: Polizia aggiunto: polizia giudiziaria" sono soppresse. aggiunto: E' abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresi' l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-10-18;374~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari