Art. 16 — Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo
Articolo soppresso dalla l. 31 luglio 2005, n. 155.
Abrogato dal 2 agosto 2005
Articolo soppresso dalla l. 31 luglio 2005, n. 155.
Abrogato dal 2 agosto 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 2005 al 2 agosto 2005. 147 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.". Dopo l'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale.".aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art16 · fonte del testo
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