Art. 18 — Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia

Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorita' eventualmente competenti, e' consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia. ((2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilita' di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignita' della persona)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155)). (( Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Testo vigente dal 2 agosto 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 2005 al 2 agosto 2005. 105 parole tolte, 163 parole aggiunte.

… e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia. tolto: Ai aggiunto: 2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, tolto: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, aggiunto: stabilisce con proprio decreto tolto: da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le condizioni, gli ambiti funzionali aggiunto: le condizioni e le modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, aggiunto: nonche' i requisiti dei soggetti concessionari, aggiunto: con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilita' di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, tolto: nonche' ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attivita' di vigilanza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro aggiunto: cosi' da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignita' della persona COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanzetolto: , per i porti e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato aggiunto: per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art18 · fonte del testo

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