Art. 10 — Nuove norme sull'identificazione personale
All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.". All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: "non oltre le dodici ore", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete, ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente". ((All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale)), dopo le parole: "da un imputato all'autorita' giudiziaria", sono inserite Le seguenti: "o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini". Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 497-bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.". Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' sostituito dal seguente: "Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro". Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349". Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
Testo vigente dal 28 febbraio 2006
