Art. 2 — Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 246, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessita' di procedere alle attivita' di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero puo' procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attivita' di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente»;
  • b)all'articolo 260, comma 3, le parole: «o la distruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorita' giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa»;
  • c)all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), la parola: «516,» e' soppressa e dopo la parola: «517-quater» sono inserite le seguenti: «, 517-sexies, 517-septies»;
  • d)all'articolo 392, comma 1, lettera f), dopo le parole: «non evitabile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile». Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)dopo l'articolo 86-ter e' inserito il seguente: «Art. 86-quater (Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati). - 1. Il giudice dispone che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. 2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice puo' adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi. 3. La destinazione del prodotto a finalita' diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e' punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale»;
  • b)all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilita', modificabilita' o quantita' del campione, non e' possibile la ripetizione delle analisi».

Testo vigente dal 14 maggio 2026

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