Art. 10-bis — Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia
1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, e' inserito il seguente: "Art. 497-ter (Possesso di segni distintivi contraffatti). - Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
- 1)a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
- 2)a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.
Testo vigente dal 28 febbraio 2006
