Art. 9-bis — Prevenzione antiterroristica negli aeroporti

Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuita' territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Testo vigente dal 2 agosto 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art9bis · fonte del testo

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