Art. 1 — Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori
[1]Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori ((soggetti al rischio di delocalizzazione)) attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori
[2]1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti ((per l'autoproduzione)) di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformita' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di piu' istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacita' di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a)la nuova capacita' di generazione e' realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono ((, anche indirettamente,)) contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacita' di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);
- b)la nuova capacita' di generazione e' realizzata mediante:
- 1)nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima ((pari a 200 kW ciascuno));
- 2)impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza ((pari almeno a 200 kW));
- c)l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b), numero 1), o l'entrata in operativita' degli interventi di cui alla medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacita' di generazione, sempreche' il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa;
- d)nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacita' di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facolta' di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantita' di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera e' definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
- e)la quantita' di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera d), e' pari all'energia nella disponibilita' del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;
- f)il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal ((Gestore dei mercati energetici)) - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;
- g)per ((ciascuna)) impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantita' di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non puo' essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;
- h)la quantita' di energia elettrica di cui alla lettera e) e' assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantita' richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantita' nella disponibilita' del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantita' in base alle richieste di anticipazione presentate;
- i)la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:
- 1)la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicita' di impianti, dei contratti e' tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE e' determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;
- 2)al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione e' pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. E' fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;
- 3)la durata del periodo di restituzione e' pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;
- 4)la produzione attesa e' resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;
- 5)fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature;
- l)ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;
- m)a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l) puo' essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia puo' essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera d);
- n)per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente comma, e' promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 3. L'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente (ARERA), con uno o piu' provvedimenti, stabilisce le modalita' per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilita' del GSE, nonche' le modalita' di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. 4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facolta' di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la societa' Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. ((4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto Electricity release), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facolta' di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso gia' esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Testo vigente dal 8 febbraio 2024
