Art. 6 — Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo
((Il comma 1 dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali)). ((All'articolo 5, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Allo scopo di garantire omogeneita' operativa e uniformita' gestionale alle previsioni di cui ai PRP, nelle more della revisione organica della disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle aree di cui al primo periodo, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi ne' ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione")). Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare e' fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio ((e la fine della stagione balneare di una settimana)). Al di fuori della stagione balneare e' sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di ((assistenza ai bagnanti)) o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalita' ivi previste. ((All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1" e dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'" sono inserite le seguenti: "in ogni caso".)) ((Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del codice della navigazione e' soppresso.)) ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 27.000 euro per l'anno 2025 e a 58.500 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)).
Testo vigente dal 20 luglio 2025
