Art. 12 — Disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo
L'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Oneri di servizio pubblico e tariffe praticabili). - 1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, puo' fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalita' o ad eventi straordinari, nazionali o locali. 2. Il livello massimo tariffario e' indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e contiene la valutazione completa della necessita' e della proporzionalita' delle misure. Se l'amministrazione si avvale della facolta' di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario e' altresi' indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.».
Testo vigente dal 21 maggio 2025
