Art. 14 — Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali
[1]Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali ((nonche' attivita' di verifica e monitoraggio svolte dalle Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza))
[2]1. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi M2C4-11, M2C4-11bis e M2C4-11ter della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dispone, con proprio provvedimento e ai soli fini della loro rendicontazione per il raggiungimento dei predetti traguardi, l'inserimento nel programma degli interventi urgenti, adottato dal medesimo Commissario in attuazione della citata Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a del PNRR, degli ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della societa' ANAS S.p.A. finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicati nell'Allegato B al presente decreto, conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 e da realizzare nei territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana individuati con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 ((, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, n. 125 del 30 maggio 2023 e n. 128 del 3 giugno 2023)). Le attivita' di soggetto attuatore degli interventi indicati nel citato Allegato B sono di competenza della societa' ANAS S.p.A. 1-bis. ((All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: "a valere sul medesimo Piano" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per ulteriori attivita' funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori".)) 1-ter. ((I contratti sottoscritti con gli esperti incaricati dalle Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso le altre amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
Testo vigente dal 20 luglio 2025
