Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 febbraio 2022, n. 11

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La L. 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021".

Testo vigente dal 19 febbraio 2022

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 15/2022

    Parametro
    20 gennaio 2022

    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dai deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallascas e dal senatore Pietro Lorefice, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 2022. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Augusto Antonio B…

    Art. 1 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria · Art. 9 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 · Art. 9-bis Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2021 al 19 febbraio 2022. 535 parole tolte in 10 capoversi.

tolto: Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

tolto: a) alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

tolto: b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;

tolto: c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'articolo 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:». A decorrere dal 10 gennaio 2022:

tolto: a) all'articolo 9-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse;

tolto: b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attivita':

tolto: a) impianti di risalita con finalita' turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

tolto: b) servizi di ristorazione all'aperto;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attivita' all'aperto;

tolto: d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attivita' all'aperto. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 e' abrogata. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 febbraio 2022, n. 11

    La L. 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021".

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;229~art1 · fonte del testo

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