Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2021 al 19 febbraio 2022. 535 parole tolte in 10 capoversi.
tolto: Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
tolto: a) alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
tolto: b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;
tolto: c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'articolo 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:». A decorrere dal 10 gennaio 2022:
tolto: a) all'articolo 9-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse;
tolto: b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attivita':
tolto: a) impianti di risalita con finalita' turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
tolto: b) servizi di ristorazione all'aperto;
Mostra gli altri 2 capoversi cambiati
tolto: c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attivita' all'aperto;
tolto: d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attivita' all'aperto. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 e' abrogata. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.».