Art. 7 — Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19
All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo:
- 1)le parole «La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute»;
- 2)dopo le parole «dalla legge 17 giugno 2021, n. 87», sono aggiunte le seguenti: «, quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita', di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere»;
- b)al secondo periodo, le parole «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni». Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) ((, pari a 3 milioni di euro)) per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Testo vigente dal 21 novembre 2021
