Art. 6 — Misure urgenti per lo sport
Le somme trasferite alla societa' Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennita' per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
4Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la societa' Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario".
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
