Art. 8 — Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti

Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunita' e agevolare un piu' efficace reinserimento delle persone detenute adulte e' istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco e' articolato in sezioni regionali ed e' tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualita' dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresi', stabilite le modalita' di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonche' i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative. Le strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1, in presenza di specifica disponibilita' ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale. L'elenco di cui al comma 1 deve essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2026, N. 140)).

Testo vigente dal 21 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2024 al 21 agosto 2026. 149 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimoratolto: ... ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale. L'elenco di … Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547. tolto: 6-bis. Per ampliare le opportunita' di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonche' per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti e' autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2026, N. 140.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92~art8 · fonte del testo

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