Art. 9 — Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Al codice penale dopo l'articolo 314 e' inserito il seguente: «Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalita' e intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000))». ((2. All'articolo 322-bis del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: "314" e' inserita la seguente: ", 314-bis" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili")) (( All'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "314" e' inserita la seguente: ", 314-bis". 2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: "articoli 314, primo comma, 316 e 323" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 314, primo comma, 314-bis e 316" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili" e le parole: "e abuso d'ufficio" sono soppresse))
Testo vigente dal 10 agosto 2024
