Art. 9 — Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni

((Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti). -")) 1. Il direttore dell'((istituto penale per i minorenni)) richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal ((Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia)), del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale, alternativamente:

  • a)con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;
  • b)con violenza o minaccia impedisce le attivita' degli altri detenuti;
  • c)nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le condotte ((di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1)). Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al ((comma 1)), puo' negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato ((...)) solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».

Testo vigente dal 15 novembre 2023

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2023 al 15 novembre 2023. 16 parole tolte, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: All'articoloaggiunto: Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, tolto: dopo il comma 3 e' inserito il seguente: tolto: «3-bis. aggiunto: "Art. 10-bis (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti). -" 1. Il direttore dell'istituto tolto: penitenziario aggiunto: penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento tolto: della amministrazione penitenziaria aggiunto: dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale, alternativamente:

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. tolto: 2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che … pena per reati commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le condotte tolto: ivi indicate aggiunto: di cui alle lettere a), b) e c)tolto: . 3. aggiunto: del medesimo comma 1. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma tolto: n. 1, puo' negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuatotolto: ,aggiunto: ... solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123~art9 · fonte del testo

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