((1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: "9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6";
  • b)dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare e' indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione")) All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «La concessione del beneficio e' comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «((La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio)) sono comunicate». L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: «Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata e' rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente puo' essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. 2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono gia' stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3. 3. Il condannato puo' formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima. 4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio e' adottato dal magistrato di sorveglianza ((,)) con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed e' comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza ((,)) il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ((,)) per la decisione sulla liberazione anticipata. 5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.». Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente ((decreto)), con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ((al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:
  • a)che ((il procedimento)) per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle ((previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3)) del presente articolo;
  • b)che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975 ((, come modificato dal comma 3 del presente articolo));
  • c)((che il direttore dell'istituto trasmetta)) gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ((, come modificato dal comma 2 del presente articolo,)) in tutti i casi in cui e' richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

Testo vigente dal 10 agosto 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/2025

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma, Cost., l’art. 69-bis, comma 3, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima». La disciplina censurata dai Magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli – precludendo al condannato di formulare istanza di liberazione anticipata in assenza di uno «specifico interesse» diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari – viola la finalità rieducativa della pena che l’istituto è prioritariamente indirizzato a favorire, così determinando anche un vizio di irragionevolezza intrinseca, nonché i principi del giusto processo nella fase esecutiva. L’attuale meccanismo di valutazione globale dei semestri, infatti, fa venir meno il riscontro periodico sulla qualità del percorso trattamentale – prima assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza dell’interessato – che costituiva per il detenuto uno stimolo importante, se positivo, a proseguire nel cammino di cambiamento intrapreso o, se negativo, a modificare il proprio comportamento; sotto diverso profilo, esso rende arduo, a distanza, in ipotesi, di molti anni dal semestre di riferimento, l’adempimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento e l’esercizio del diritto di difesa. Non valgono ad elidere i vizi riscontrati né l’obbligo di indicare nell’ordine di esecuzione le detrazioni di cui il condannato potrà o meno fruire, perché solo la verifica periodica è idonea a segnalare le specifiche criticità riscontrate nel semestre e a consentire al condannato di superarle; né l’obbligo di comunicare il giudizio negativo dell’amministrazione, da cui la residua possibilità per il condannato di presentare istanza, perché il magistrato di sorveglianza potrebbe negare le detrazioni anche in presenza di un giudizio non negativo e dunque l’interesse del detenuto a sollecitare un valutazione sussiste anche in questo caso.

    Art. 69-bis Ordinamento penitenziario · Art. 5 Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2024 al 10 agosto 2024. 8 parole tolte, 226 parole aggiunte in 6 capoversi.

aggiunto: 1. All'articolo 656 del codice di procedura penaletolto: , aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: "9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6";

aggiunto: b) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: tolto: « aggiunto: "10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare … che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354aggiunto: , non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazionetolto: .».aggiunto: " All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «La concessione del beneficio e' comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La tolto: mancata concessione del beneficio aggiunto: concessione, la mancata concessione o la revoca aggiunto: del beneficio sono comunicate». L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito … che concede o nega il riconoscimento del beneficio e' adottato dal magistrato di sorveglianzaaggiunto: , con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed e' … la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianzaaggiunto: , il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianzaaggiunto: , per la decisione sulla liberazione anticipata. 5. Avverso l'ordinanza di cui al comma … dell'articolo 30-bis.». Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretotolto: -legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al aggiunto: regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

a) che tolto: nel aggiunto: il procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni tolto: del aggiunto: dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3 del presente articolo;

… con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975aggiunto: , come modificato dal comma 3 del presente articolo;

c) che il direttore dell'istituto tolto: trasmette aggiunto: trasmetta gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354aggiunto: , come modificato dal comma 2 del presente articolo, in tutti i casi in cui e' richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92~art5 · fonte del testo

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