Art. 6 — Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al ((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:
- a)all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;
- b)all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'((articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354)), possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del ((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) n. 230 del 2000.
Testo vigente dal 10 agosto 2024
