Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' dell'ufficio per il processo Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole «tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «, i tribunali per i minorenni»;
- b)all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il progetto organizzativo e' redatto in coerenza con il programma delle attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»;
- 2)dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.»;
- c)all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)l'alinea e' sostituita dalla seguente «Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali;»;
- 2)la lettera f), e' sostituita dalla seguente: «f) il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- 3)la lettera g) e' soppressa;
- d)all'articolo 5:
- 1)al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»;
- 2)dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»;
- 3)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello»;
- e)all'articolo 6:
- 1)al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»;
- 2)dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»;
- 3)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello».
Testo vigente dal 12 giugno 2026
