Art. 5 — Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace
Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 8:
- 1)al comma 1, primo periodo, le parole «vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «vigila sulla loro attivita', sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio»;
- 2)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalita' e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.»;
- b)all'articolo 32, comma 3, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».
Testo vigente dal 12 giugno 2026
