Art. 4 — Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti
Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, al fine di assicurare la piena funzionalita' degli uffici giudiziari e il graduale trasferimento ad altro ufficio o ad altra funzione dei magistrati giudicanti che hanno raggiunto il termine massimo di permanenza individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, quando detto termine scade in data antecedente al 31 dicembre 2026, esso e' prorogato fino a tale data. All'articolo 19, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando per effetto del superamento del termine massimo di permanenza di cui al primo periodo, il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro ai sensi del comma 2-bis risulta superiore a un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale limite possono essere differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati con minore anzianita' nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro.»;
- b)al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
Testo vigente dal 12 giugno 2026
