Art. 7 — Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022
All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente: «12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.»;
- b)al comma 12-ter, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
Testo vigente dal 12 giugno 2026
