Art. 3 — Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia
All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 28 febbraio 2027». All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027». All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
Testo vigente dal 12 giugno 2026
