Art. 5-quater — Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico

All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 6, le parole: ", e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto e' immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato";
  • b)dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonche' della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 6-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali e' consentito il deposito telematico con le modalita' di cui al comma 6-bis. 6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalita' del portale. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche. 6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge".

Testo vigente dal 31 dicembre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-10-31;162~art5quater · fonte del testo

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