Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come conv., che ha previsto che l’art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 – ai sensi del quale le operazioni realizzate in vista della liquidazione dei beni del cedente, in attuazione di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti, non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti della stessa agli effetti previsti dall’art. 2112 cod. civ. – si interpreta nel senso che rientrano tra le operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente anche le cessioni effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. Il rimettente, chiamato a giudicare la prosecuzione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti di Alitalia a seguito della cessione del lotto aviation da quest’ultima, società in amministrazione straordinaria, a ITA, incorre in un’erronea interpretazione dal momento che il citato art. 56, comma 3-bis, trova applicazione nel giudizio a quo a prescindere dalla disposizione interpretativa oggetto di censura. La cessione del detto lotto – elaborata secondo un programma di cessione dei complessi di beni e contratti riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali – fa parte, infatti, di una procedura di natura liquidatoria che giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro; tale natura si desume dalla normativa astratta, dalla disciplina dei programmi di cessione e dal loro contenuto – essendo l’obiettivo del miglior soddisfacimento dell’interesse dei creditori coessenziale a tutte le fasi procedurali – ed è confermata dalla giurisprudenza di merito che si è pronunciata al riguardo.
Art. 6 Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.