Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attivita' di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno";
  • b)all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' depositata in cancelleria";
  • c)all'articolo 62, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il comitato di sorveglianza, puo' rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore";
  • d)all'articolo 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo puo' essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72";
  • e)all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis". Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Testo vigente dal 19 marzo 2024

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