Art. 5 — Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Quando il commissario straordinario promuove l'azione di risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente puo' cedere il contratto di acquisto, secondo le modalita' e con le forme stabilite nel comma 2 del presente articolo, senza incorrere nella violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. La cessione del contratto e' consentita in caso di offerta irrevocabile di acquisto presentata da altra impresa, anche in controllo pubblico, contenente la dichiarazione di voler subentrare nel contratto di cui al comma 1 ((...)) e l'impegno di subentro in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonche' in quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Il corrispettivo offerto non puo' essere superiore all'ottanta per cento del prezzo di aggiudicazione, oltre alle eventuali somme corrispondenti agli investimenti effettuati dal cedente, e all'offerta sono allegate le garanzie necessarie rispetto a tutti gli obblighi assunti. L'offerta e' autorizzata dal Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorizzazione costituisce condizione sospensiva del contratto di cessione. Possono essere autorizzate modifiche al Piano industriale a condizione che le stesse non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali. Se l'acquirente rifiuta ingiustificatamente l'offerta ((,)) il commissario straordinario puo' integrare la domanda chiedendo il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla mancata accettazione. La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande di cui al comma 1 e alle eventuali domande accessorie. In tal caso le eventuali garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario straordinario.

Testo vigente dal 6 agosto 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2025 al 6 agosto 2025. .

… pubblico, contenente la dichiarazione di voler subentrare nel contratto di cui al comma 1tolto: ,aggiunto: ... e l'impegno di subentro in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano … le stesse non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali. Se l'acquirente rifiuta ingiustificatamente l'offertaaggiunto: , il commissario straordinario puo' integrare la domanda chiedendo il risarcimento degli ulteriori danni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-26;92~art5 · fonte del testo

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