Art. 2 — Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria
All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto.". (( All'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla meta' e decorrono dalla data di autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della predetta autorizzazione il decreto di cui all'articolo 73, se adottato, cessa di avere efficacia". Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 1-quater. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicita' del soggetto giuridico titolare dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo di energia elettrica e' verificata alla data del 1° gennaio 2016))
Testo vigente dal 1 dicembre 2015
