Art. 5 — Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese
Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' quanto ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ((nei due esercizi successivi)), gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne' per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che, ((entro il 31 dicembre 2025)), acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3-octies, il secondo periodo e' soppresso;
- b)al comma 3-decies:
- 1)al primo periodo le parole: «e, per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse;
- 2)dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies del presente articolo la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo e' effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.».
- c)dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti: «3-undecies. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3-duodecies. Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
