Art. 4-bis — Misure per favorire l'installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici
((Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 9, comma 13:
- 1)al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il relativo provvedimento autorizzatorio unico e' rilasciato sentita la regione costiera interessata";
- 2)al quarto periodo, dopo le parole: "lettere a)" e' inserita la seguente: ", r)";
- b)all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici";
- c)all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f):
- 1)le parole: "o agrivoltaici" sono soppresse;
- 2)le parole: ", d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "e d)".)) ((Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW".))
Testo vigente dal 30 aprile 2025
