Art. 4-bis — Misure per favorire l'installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici

((Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 9, comma 13:
  • 1)al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il relativo provvedimento autorizzatorio unico e' rilasciato sentita la regione costiera interessata";
  • 2)al quarto periodo, dopo le parole: "lettere a)" e' inserita la seguente: ", r)";
  • b)all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici";
  • c)all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f):
  • 1)le parole: "o agrivoltaici" sono soppresse;
  • 2)le parole: ", d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "e d)".)) ((Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW".))

Testo vigente dal 30 aprile 2025

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-02-28;19~art4bis · fonte del testo

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