Art. 3-sexies — Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo
((Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa), dopo la parola: "elettrochimico" sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici";))
- b)((all'allegato C, dopo la parola: "elettrochimico", ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici")).
Testo vigente dal 30 aprile 2025
