Art. 1 — Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
L'Autorita' di regolazione per ((energia, reti)) e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 ((, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017)), e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con riferimento all'anno 2023, ((l'ARERA)) predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ((l'ARERA)) provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo ((di quota parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui al comma 8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 ((,)) n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023). - 1. Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e' riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie gia' previste per il medesimo bonus sociale. 2. L'Autorita' di regolazione per ((energia, reti)) e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023.». Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ((,)) quanto a 203,22 ((milioni di euro, mediante)) corrispondente utilizzo ((di quota parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (( (CSEA), e,)) quanto a 96,78 ((milioni di euro, a valere)) sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.
Testo vigente dal 29 novembre 2023
