Art. 3-quinquies — Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo
Al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacita' di accumulo di energia da fonte rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile in conformita' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, puo' avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Testo vigente dal 30 aprile 2025
