Art. 3-quater — Disposizioni per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 e' inserito il seguente: "361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ancora trasformate ai sensi delle rispettive legislazioni regionali, e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361".
Testo vigente dal 30 aprile 2025
