Art. 2 — Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto
All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al sesto periodo, le parole da: «Al fine di dare attuazione agli interventi» a: «Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa'» sono sostituite dalle seguenti: «La societa'» e le parole: «con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,» sono soppresse;
- b)al settimo periodo, le parole: «, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,» sono soppresse;
- c)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa a quanto previsto dal nono periodo, la societa' costituita ai sensi del primo periodo puo' procedere alla realizzazione e alla gestione dell'impianto mediante selezione di socio privato ai sensi dell'articolo 17 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».
Testo vigente dal 26 giugno 2025
