Art. 17 — Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quaranta" e' sostituita dalla seguente: "cinquanta"));
- a)al comma 2-bis:
- 01)((al secondo periodo, le parole: "di cui al sesto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo periodo"));
- 1)il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, ((su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione)), fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma.»;
- 1-bis)((al decimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dell'interessato"));
- 2)e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai ((compiti istruttori)) svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori ((, sino al 31 dicembre 2023)).»;
- b)dopo il comma 2-septies, e' inserito il seguente: «2-octies. Allo scopo di consentire l'incremento di operativita' delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unita' di personale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.». (( In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei dieci nuovi commissari di cui al comma 1, lettera 0a), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 1-ter. Tenuto conto della necessita' di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce dell'instabilita' sul mercato dei prodotti energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' fissato al 30 giugno 2022))
Testo vigente dal 29 marzo 2022
